L’irresistibile voglia di censura
Con la sentenza n. 35880 del 2009 la quinta sezione della Casazione confermava la sentenza di un giudice di pace con cui un avvocato era stato assolto dall’accusa di ingiuria e diffamazione per l’operrare dell’esimente speciale di cui al’art. 598 c.p. L’avvocato nel corso della sua arringa si era “permesso” di definire la persona offesa «aveva subito disavventure economiche e che perciò non poteva esser neppure proprietario di un appartamento, che aveva emesso una cambiale nei confronti dell’architetto R., intestata alla figlia A., senza poi onorarla e che aveva venduto un’auto intestata alla figlia per sottrarsi all’aggressione dei creditori, descrivendolo nel complesso quale soggetto inaffidabile dal punto di vista economico».
Riteneva la parte civile che le affermazione fossero avulse dall’oggetto del processo e perciò non coperte dalla scriminante. Il giudice del merito aveve invece ritenuto “che le espressioni contestate - se pur offensive - facevano parte della strategia posta in essere dal difensore dell’imputata, la quale appariva tesa anche «a verificare ed a mettere in rilievo l’attendibilità della persona offesa»”.
Un vero e proprio caso di scuola.
Ma allora perchè si è dovuta scomodare la Cassazione per una questione così elementare?
