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Contributo al dibattito sul futuro del modello sociale *

Ottobre 21st, 2009

Nota (*) Questo studio integra e rielabora criticamente il contributo dell’autore alla consultazione pubblica sul Libro Ver­de sul futuro del modello sociale» inviato al Governo a libroverde@lavoro.gov.it .

Premessa. Il Libro Verde sul futuro del modello sociale, come recita la sua premessa «vuole avviare un dibatti­to pubbli­co sul sistema del Welfare in Italia». E’ un tema trasver­sale il cui il fulcro è costituito dal lavoro, nella sua più ampia accezione, in dipendenza della presenza o dell’assenza del quale s’innervano le linee di intervento sociale.
Il Governo inaugura così a livello nazionale, o almeno ci prova, un me­todo di policy buil­ding già praticato a li­vello europeo e sottopone alla discussione pubblica un documento sul quale tutti, dalle «istituzioni centrali» ai «singoli cittadini», possono dare il loro contributo, con il fine di condur­re a sintesi in «un Libro Bianco sul futu­ro del modello sociale» le «principali opzioni politiche identificate nelle risposte.»
La promessa è che le proposte «in materia di lavoro, di salute e di politi­che sociali» che il Governo formulerà per l’intera legislatura» saranno «in coerenza con esso».
Il tema è grave e perciò solo merita lo sforzo di un contributo.
Il metodo. L’importazione del metodo nella realtà nazionale impone una riflessione preli­minare. Strumento buono e virtuoso o strumento cattivo e pericoloso? A domanda retorica, risposta retorica: dipende dalle intenzio­ni e dall’uso. Ma anche risposta cri­tica: non tanto evidenziare positivo e negativo, valenze in ogni cosa sempre presenti in diversa misura, ma sviscerare gli snodi problematici.
Il primo punto di riflessione è perciò sullo strumento in sè. La consultazione pubblica su temi di politica so­ciale viene spesso salutata come un bene per sé, perché vi si rinviene una forma di democrazia partecipata nei processi decisionali su questioni che quotidie attingono direttamente la vita del cittadino.
L’adesione incondizionata al metodo, però, costituisce a mio avviso un’apertura di credito allo scoperto, molto pericolosa e talvolta fuorviante. Perché il giudizio sulla bontà del me­todo non può essere disgiunto dalla risposta retorica alla domanda iniziale. Dunque, esso può esse­re incondizionatamente positivo (cioè a prescindere dall’a­desione o non al merito delle soluzioni su cui si chiede la consultazione) solo se il documento a base della consultaz­ione pubblica sia effettivamente aperto a diverse solu­zioni. E ciò in concreto significa che deve basarsi di dati dati oggettivi e che deve formulare domande non suggestive.
Se dovesse mancare uno di questi due elementi l’uso della consultazione verrebbe distolto dalla sua naturale funzione dialettica e tendenziosamente piegato verso un risultato preco­stituito e occultato. La consultazione pub­blica si trasforma così da strumento di democrazia critica a provcatio ad populum, cioè a metodo di ricerca della (finta) legittimazione demo­cratica a un (vero) processo autoritario, che infatti come tutti gli autoritarismi cerca la sua legittimazione nella vox populi (vox dei).
Svolgerò le mie riflessioni, anche di carattere generale, con riferimento ai temi del lavoro e della previdenza.
I temi del Libro Verde. Lo scopo e i mezzi del «nuovo modello sociale». Il documento, si legge nella prefa­zione, vuole esplicitamente imperniare la discussione sulla «centralità della persona, in sé e nelle sue proiezioni relazionali a partire dalla famiglia». Da lì ricava l’esplicito corollario secondo cui il nuovo Welfare dovrà compor­tare anche il pieno ricono­scimento in «sussidiarietà» del «valore della famiglia». Questo lo scopo.
Quanto ai mezzi il Libro Verde (ri)afferma che il «principio della vita buona … ha le sue ra­dici in una vita atti­va, nella quale il lavoro non sia … un’attesa delusa, ma costituisca … la base dell’autono­mia sociale delle persone e delle famiglie».
I punti di crisi. a) La spesa sociale e la sua composizione. Nell’analisi delle disfunzioni, degli «sprechi e dei costi dell’attuale modello» il Libro Verde si riporta alla relazione della Commissione Onofri, (febbraio 1997). As­sume come dato “scientifico” di base di misura­zione della spesa sociale le statistiche OCSE e afferma, senza far­ne tema di discussione, che essa «è manifestamente squilibrata in favore delle spesa pensionistica, che costituisce il 60 per cento della spesa sociale». In questo dato, che come vederemo non è assolutamente pro­bante, individua le la ragione disfunzionale - a livello di economico - dell’attuale welfare. La spesa pensionistica viene qualificata eccessiva e gli «interventi normativi, anche recenti» insufficienti a bilanciare le «pressioni di carattere demogra­fico» e le conseguenze della «definizione dei lavori usuranti.» Assume poi che la riforma Dini potrebbe non es­sere «sufficiente a rendere neutrale ai fini della spesa l’allungamento del periodo di percezione delle prestazioni.»
A questo quadro di spesa si addita la responsabilità di comprimere «la risposta a molti dei bisogni primari e, ancor di più, la capacità di prevenirne la formazione. Ciò, inevitabil­mente, va a danno dei giovani in cerca di pri­ma occupazione, delle donne senza lavoro e delle madri sole, dei disoccupati di lungo periodo, dei disabili, degli anziani disagiati, degli emarginati e dei poveri.»
b) Gli ammortizzatori sociali. A partire dalle presa d’atto che il quadro delle tutele attive dei disoccupati sia «disorganico e quasi ingovernabile» prodotto di una legislazione alluvio­nale ed emergenziale che non consente di riconoscervi un «sistema», si propone uno scam­bio tra spesa pensionistica e riconduzione a sistema degli am­mortizzatori sociali. Nel frat­tempo, le prestazioni attuali continuano a presentare «innumerevoli iniquità di tratta­mento (criteri di eleggibilità, durata, ammontare dei benefici)»; il caso Alitalia è ultimo esempio solo in ordine di tempo.
c) Il funzionamento del mercato del lavoro. Il Libro Verde individua le ragioni disfunzio­nali dell’attuale welfa­re – a livello normativo - lungo due direttrici. ci) Il sistema di regole. Si tratta del ruolo del diritto del lavoro. Il documento propone l’oramai nota metafora della Cittadella del lavoro (Ichino) e del conflitto tra insider e outsi­der. Afferma, infatti che la «rigidità dei trattamenti costituisce … un ostacolo oggettivo ai processi di mobilità e al dina­mismo del mercato del lavoro.» cii) Il lavoro irregolare e il welfare. Si riconosce che l’Italia ha «una fio­rente economia sommersa che non ha pari nel resto del mondo industrializzato». Sebbene non sia chiaro che cosa si intenda con “fiorente”, (se cioè enorme come grandezza macroeconomica, qual è, e quindi vantaggiosa per le relative imprese, oppure lucrosa atti­vità parallela dei lavoratori), il documento afferma con decisione che questo venga alimen­tato dalle «varie forme di sostegno al reddito» che «non seguono un disegno di incentiva­zione per il rapido re-inserimento lavorativo». Le cause della spirale che genera e alimento il sommerso sono indicate in due ragioni. L’una la mancata applicazione della «regola di re­sponsabilità che vuole sanzionato con la decadenza dal beneficio o dalla indennità il percet­tore del trattamento che rifiuti una occasione congrua di lavoro o un percorso formativo di riqualificazione professionale.» E anche qui non si spiega come si stabilisca la congruità. L’altra nella «assenza di un mercato del lavoro aperto e trasparente e di dispositivi di assi­stenza e presa in carico della persona in stato di bisogno». Tale situazione determina un’uti­lizzazione impropria delle prestazioni sociali, che verrebbero così distolte dalla loro fun­zione naturale «di strumenti che dovrebbero avere invece natura tempora­nea e servire ai processi fisiologici di mobilità e reinserimento al lavoro» e invece diventano pratiche assi­stenzialiste e deresponsabilizzanti. Queste in sintesi le linee in materia di previdenza.
La struttura del Libro Verde. Il Libro Verde tradisce subito il proposito di costituire una sorta di neo-agorà e palesa, invece, la sua struttura spiroidale. Effetto che si avverte mag­giormente quando si passa all’esame delle do­mande formulate in modo capzioso. Infatti, la proposta di discussione, quale logico svolgersi delle premesse, conduce – per forza - a un unico punto, in cui convergono la riduzione della spesa pensionistica e la tabula rasa­delle regole non solo del mercato del lavoro, ma anche di quelle del rapporto di lavoro. Le pre­messe da cui parte, come vedremo subito, sono le solite premesse, sempre asserte e non mai dimostrate e anzi spesso alla prova dei fatti smentite, del lassaiz fair come elemento essen­ziale di funzionamento dei mercati.
L’integrazione famiglia-welfare che si ricava dal complesso del Libro propone un mo­dello di famiglia, una concezione del lavoro e una relazione tra loro, profondamente diverse da quelle predicate nella premessa. Il mo­dello di famiglia che si è detto voleva mantenere e assistere è quello mediterraneo, in cui il nucleo essenziale del­le relazioni tra i componenti, entità autonoma tutelata per sé stessa attraverso la valorizzazione e il sostegno ai diversi ruoli di ognuno dei suoi componenti, stabiliti secondo le loro scelte libere ed individuali, viene sostenuta dall’intervento sociale. Nelle domande, tuttavia, il modello a cui tende non è più quello, esso è soppiantato da uno diverso, orientato piuttosto verso quello continentale, se non nord europeo, radicato su costumi e regole so­ciali molto diverse dalle nostre, in cui l’aggregazione di soggetti, sulla base di un vincolo di sangue o di legge, viene tutelata al fine di renderli meglio ed efficientemente organizzati nel mercato del lavoro. E’ un modello di welfare in cui la parola famiglia è sbandierata solo come una misura di propaganda, per compiacere le gerarchie cattoliche. Ma nella sostanza l’assistenza sociale alla famiglia per sé viene assolutamente dimenticata, poiché le misure proposte riguardano unicamente l’au­mento dell’occupazione femminile. Questo risultato, auspicabile per sé stesso, laddove però sia affidato, come sembra essere stato proposto, alla concorrenza nel mercato, dei soggetti esclusi, stride con la proclamata intenzione protettiva.
Il modello di lavoro che propone è sempre più alieno dalla persona che lo presta. Anzi è insensibile a essa, mutevole, effi­mero, funzionale solo alla sua combinazione con il capi­tale. Sempre meno persona che lavora, con l’indispensabile tutela del lavoratore, cioè della persona dentro il rapporto, sempre più persona che svolge lavori, con il surrogato di tutela ai lavori-attività, cioè nel mercato. Le tutele non sono più ripartite secondo la loro fun­zione: tra lavoratore e cittadino, cioè una persona in due atteggiamento e relazioni diverse, ma in­nanzitutto tolte al lavoratore poiché si afferma non ne ha più bisogno. Dice il Libro Verde che il «mercato del lavoro … oramai, è diventato adulto e che non tollera più una visione re­pressiva incentrata sulla patologia come regola.» Cosicché seguita «serve …, prima di tutto, una robusta semplificazione e de-regolazione delle regole di gestione dei rapporti di lavoro» (domanda n. 1). Infatti, altre tutele, non si sa neppure quante, saranno attribuite al cittadino, solo solo successivamente e subordinatamente al recupero di risorse attraverso la riduzione “dell’eccesso” di spesa pensionistica ai livelli OSCE.
E giungiamo perciò alla seconda falsa premessa.
La composizione della spesa sociale. Per valutare il rapporto spesa sociale totale su spesa pensionistica, i dati OCSE non possono essere utilizzati, perché presuppongono una netta distinzione tra spesa previdenziale e spesa assistenziale. Quei dati inferiscono dalla dizione “pensione” la natura previdenziale in senso stretto della presta­zione e quindi finiscono – non loro ma che usa i dati in tale modo - per attribuire alla spesa pensionistica italiana una serie di prestazioni di carattere assistenziale chi negli altri paesi vanno a incrementare le prestazioni assisten­ziali di sostegno al reddito (es. integrazioni al minino, assegno sociale) o alla disoccupazione (es. prepensiona­menti), o in generale incrementi solidaristici del tratta­mento pensionistico che hanno la loro fonte nella solidarie­tà sociale (es. contribuzione figu­rativa). A nulla dire dei diversi regimi fiscali che gravano le pensioni nei vari paesi. Se, tut­tavia, la spesa pensionistica, con gli stessi numeri, è rapportata ai paesi dell’Unione, essa denota una spesa addirittura minore della media (Franzini-Granaglia, nelMerito.it).
Non meno azzardata è l’affermazione della insostenibilità della spesa per le modifica­zioni demografiche in un sistema che dopo la virata al contributivo ha casomai l’opposto problema di assicurare l’adeguatezza delle presta­zioni minacciate dal ritardato ingresso nel mondo del lavoro, dal collegamento con il PIL (Raitano, nelMerito.it), dalla frammenta­zione dei rapporti di lavoro, già in atto, e sempre più auspicata dal “nuovo” modello, con partico­lare riferimento all’alternanza subordinazione autonomia. Non è tenuto in cale che nel nostro sistema il lavoratore autonomo percepisce un compenso molto inferiore a quello del lavoratore subordinato e sconta un’aliquota con­tributiva molto inferiore. Ciò a diffe­renza, per esempio, di quanto accade in Austria (v. Mainz.) o in Svezia (v. Engbold) in cui i compensi sono mediamente molto maggiori e le tutele estese perfino alla disoccupazione.
Il mercato e le regole. La regola è vista come tutore dell’incapace. Quando si afferma così che il mercato del lavoro è oramai adulto, se ne inferisce che non ha bisognoso di es­sere guidato, cioè non ha bisogno di regole. Preconizzando un mercato del lavoro “libero” che - senza le regole di gestione del rapporto - è da solo capace di creare maggiori e mi­gliori posti di lavoro.
Questa visione del Libro Verde supera perfino il neoliberismo dell’Europa della flexicu­rity, dove, invece, la de­regolamentazione è almeno la “seconda cosa”, mentre la prima resta l’approntamento di un sistema di protezione sociale generoso e attivo, che investe nelle poli­tiche del lavoro cifre dell’ordine del 4,51% per PIL (Danimarca) o 2,51% Svezia, non del 1,36 (Italia), (fonte: data extracted on 2008/10/28 09:40 from OECD.Stta).
Resta comunque il fatto che un’opzione politica iper liberista viene contraffatta come op­zione di politica socia­le e del lavoro a fondamento scientifico. Ma i presupposti assunti esi­stenti e pre-condizione per la deregolazione sono falsi per almeno tre ordini di considera­zioni.
Il primo è che il mercato non è assolutamente adulto. Un mercato del lavoro con un quarto di sommerso e con gli attuali tassi di occupazione e di disoccupazione, è invece pale­semente un mercato tutt’al più adolescente; che necessita di quindi di molte attenzioni. E poi non esiste “un” mercato del lavoro nazionale, ma molti mercati lo­cali. Come si può an­nullare nel “mercato del lavoro”, le differenze tra il mercato del lavoro della Sicilia e quello del Friuli?
Il secondo è che, oramai è dimostrato, non vi è nessuna correlazione tra rimozione delle tutele nel rapporto e crescita dell’occupazione. Come l’economia non può regolare, così il diritto non può creare. Il declamato caso spagnolo, con i suoi ultra liberi contratti a termine, ora che l’economia recede, si è rivelato un bolla che ha causa­to più disoccupati di quanti oc­cupati precari non aveva creato: il tasso di disoccupazione è cresciuto fino al 10,7% il peg­giore dell’UE (fonte: Time, sept. 8, 2008 p.6).
In terzo è che le regole di gestione del rapporto di lavoro non stanno in relazione, né ser­vono al mantenimento dell’occupazione, ma servono solo a proteggere chi lavora e chi non lavora dal lavoro. A consentire al lavoratore quel minimo di autotutela reale di diritti fonda­mentali durante il rapporto, che diversamente finirebbero nel cal­derone risarcitorio per equivalente, con il danno già fatto. Dunque, se togliamo le regole togliamo solo le prote­zioni, senza nemmeno creare un posto di lavoro – dignus, di qualità dice il documento – in più.
L’idea che il libero mercato sia il modo migliore per un più efficiente ed equa allocazione delle risorse è stat oggetto di un clamoroso autodafè “da parte di una dei suoi maggiori ar­tefici. In una recente intrevista al New York Times (October 23, 2008 , intervista di Ed­mund L. Andrews) Alan Greenspan ha dichiarato: -«Those of us who have looked to the self-interest of lending institutions to protect shareholders’ equity, myself included, are in a state of shocked disbelief.» E ha aggiunto: «Yes, I’ve found a flaw. I don’t know how signi­ficant or permanent it is. But I’ve been very distressed by that fact.»
Da canto suo il nobel J. Stiglitz spiega che il mercato lasciato alla sua regolazione crea crisi: «That is why I and many other economists believe that government regulation and oversight are an essential part of a functioning market economy. Without them, there will continue to be frequent severe economic crises in different parts of the world. The market on its own is not enough. Government must play a role.»
Se le impostazioni di due correnti di pensiero diametralmente opposte coincidono nella negazione della bontà della deregulation e per di più con riferimento al mercato finanziario, a fortiori la deregolamentazione di norme protettive non può essere un criterio ispiratore per il miglioramento delle prestazioni del mercato in termini di maggior e migliore occupa­zione.
Ci si deve chiedere, inoltre, se anche il mercato con senza regole funzionasse alla perfe­zione la riconduzione della regolazione del rapporto di lavoro nell’alveo del diritto civile, in cui la volontà negoziale individuale è sovrana, sarà poi in condizione di supe­rare le asim­metrie di poteri insite nel lavoro personale a favore altri? Il mercato è insomma idoneo a dare tutela alla persona che lavora mentre lavora? Cioè a sostituire il diritto del lavoro?
Una conferma del fatto che questo profilo non viene affatto considerato si ha con riferi­mento alle affermazioni del Libro Verde relative alla Inclusione sociale dei lavoratori svantaggiati. La proposta del Libro Verde è ancora più inefficace. L’idea è quella che il soggetto svantaggiato possa con le sue forze competere con quello non svantaggiato, giac­ché le re­gole della sua protezione finirebbero per limitarne la concorrenzialità. Cosicché la conseguenza sarebbe solo una: il lavoratore svantaggiato dovrebbe potere offrire il proprio lavoro con vantaggi competitivi rispetto al resto dei lavoratori, rinunziando a tutele e a sala­rio.
Se questa è l’idea si tratta di chiamarla con un nome che già il mondo del lavoro conosce: regime differenzialo per le “mezze forze”. Non più (ma è così?) e non solo donne e bam­bini, ma in generale le persone svantaggiate. La sostanza non cambia. Seppure questa fosse una via buona e con la quale si possano costruire dei by pass per gli art. 2, 3, 35, 36, 37 e 38 Cost., rimane da dimostrare che per il lavoratore svantaggiato questa auto-discrimina­zione attiva costituisce ragione di inclusione, poiché le norme costituzionali non sono superabili l’unica strada è accollare al sistema pubblico il costo differenziale della parità di tratta­mento, cioè ancora una volta gli incentivi economici e normativi e in questi non potranno escludersi gli obblighi datoriali, non essendo – notoriamente - il mercato la “Casa del Fi­lantropo”.
Il sommerso, gli incentivi economici, le regole. Non meno assertoria è la relazione tra inefficienze del sistema di “responsabilità” e sommerso. Poiché un fenomeno vario e com­plesso viene ricondotto all’unica ipotesi - asso­lutamente marginale - del lavoratore che frui­sce di una prestazione assistenziale e che contemporaneamente lavo­ra in nero.
Questa premessa mette sullo stesso piano le politiche di emersione (incremento dei tassi di occupazione rego­lare) e le politiche di inclusione sociale (gruppi più svantaggiati), ri­spetto ai quali viene individuata come obsole­ta una comune «politica di pura incentivazione economica», assunta come troppo onerosa e perciò poco signifi­cativa al cospetto «dei pene­tranti disincentivi normativi e burocratici che tanto incidono sulla vitalità di un mer­cato del lavoro». Allo stesso modo la regolazione viene considerata tutta uguale e tutta volta unica­mente contro il lavoro. Le questioni vanno invece distinte.
Il lavoro irregolare non è una categoria aggregante. All’interno di esso vi sono realtà pro­fondamente diverse. Che generano risposte profondamente diverse. Il sommerso del Sud è una realtà profondamente diversa da quelle del Nord.
Percentuali di sommerso superiori al 20% significano una comunità con regole diverse da quella del lavoro re­golare, una comunità deviante, una comunità illegale. Esattamente una second community (Zoppoli) in cui vigo­no, già al massimo grado, esattamente la dere­golamentazione e la responsabilità del lavoratore, che però sono il­legali. Sarebbe ipocrita pensare che simili strutture si immergano per fuggire alla regolamentazione del mercato e del rapporto e quindi sarebbe illusorio (e il fallimento delle politiche i emersione lo dimo­stra empiricamente) pensare di farlo emergere attraverso la de-regolamentazione di quello legale. Rendere legale l’illegale può essere una scelta politica, ma essa non ha nulla che ve­dere con la politica sociale. Abbassato il livello di guardia, cioè la soglia della legalità del lavoro, il mondo sommerso si immergerebbe ancora di più, alla ricerca del vantaggio com­petitivo che gli deriva dal differenziale di tutele. Anche questo è un dato di fatto. Le politi­che di deregola­mentazione di questi anni non lo hanno scalfito di un et. Se non si parte da questo dato di fatto il fenomeno non si può aggredire alla radice. Con simili percentuali – in assenza di veri e seri controlli, in assenza sanzioni efficaci e applicate - non si può pensare di rendere appetibile l’uscita dell’illegalità, semplicemente riconoscendo un sta­tus. Occorre invece fare terra bruciata attorno al sommerso, rendendo il lavoro regolare protetto più van­taggioso di quello sommerso e non protetto e comunque questo meno vantaggioso (conside­rati costi-benefici). E certo far questo non significa togliere le protezioni.
Si possono togliere tutte le regole, ma sarebbe illusorio pensare che l’economia illegale, che come tale deve essere trattata, ne resti folgorata e si ravveda.
Con ciò veniamo alla risposta. Gli incentivi economici non possono essere sostituiti dalla legalizzazione del­l’illegalità, né dalla disposizione, per di più non sussidiata, di diritti indi­sponibili a livello individuale.
Gli incentivi economici, infatti, per quanto ampi sono sempre poca cosa rispetto ai ritorni del sommerso e quindi non servono all’emersione. Essi però servono alla comunità legale per resistere, perché chi vive e lavora nella legalità in concorrenza con l’illegalità, se non ne sostenuta semplice­mente chiude.
Diverso sarebbe porre il problema degli incentivi economici in termini di necessità “ri­strutturare” il sistema di provvidenze economiche a favore di quelle imprese, favorendo quelle con più alto tasso di occupazione.
Una proposta come pre-condizione di qualunque intervento di riforma.
Si ipotizza l’embrione di un modello di finanziamento, esportabile a livello comunitario, del sistema di sicurezza sociale e previdenziale nazionale, finalizzato a rendere gli oneri so­ciali indifferenti (a) al luogo di utilizzazio­ne della forza lavoro e (b) alla natura del modello contrattuale utilizzato.
L’idea nasce dall’osservazione di un fenomeno contraddittorio fino al paradosso. Da un lato si pon­gono come obiettivi prioritari i problemi della occupazione e del “decent work”; si osserva lo sforzo di armonizzare le protezioni sociali e di estenderle sempre più al lavoro sans phrases, piuttosto che a quello subordinato in senso stretto. Ma da un altro lato si ca­rica il solo “decent work” - che continua a corrispondere al lavoro subordinato - del peso di finanziare un sistema di protezione sociale diffuso. Esso diviene così sempre meno compe­titivo, rispetto a quello precario e sfruttato. Correlativamente i lavori precari sopportano in­teramente il peso di questa differenza, per loro negativa, di protezioni.
Le causa si ciò sono agevolmente rinvenibili nella rottura della vecchia relazione tra pro­duzione e lavoro. Mentre un tempo, per realizzare una data produzione, non era possibile sfuggire alla relazione lavoro-prodotto, o alle relazioni luogo di produzione prodotto, oggi, invece, è sempre più conveniente fuggire dal tipo “lavoro subordinato” verso sistemi incom­piuti di utilizzazione della forza lavoro. Mo­delli contrattuali tra loro affatto diversi – quelli protetti e quelli precari - che un tempo, con riferimento all’interesse organizzatorio dell’im­prenditore, era impensabile sostituire l’un l’altro; ma che oggi, con riferimento al medesimo interesse imprenditoriale, si presentano invece fungibili. Riman­gono però assolutamente in­fungibili tra loro con riferimento all’assetto di tutele che comportano per il prestatore d’o­pera.
Ne deriva un modello che rende sempre più costoso e quindi meno competitivo il lavoro protetto e sempre meno protetto il lavoro competitivo; allargando le differenze tra soggetti protetti e soggetti sfruttati in disaccordo con le linee di cui agli art. 31 e 34 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’U­nione Europea.
Il finanziamento del sistema di sicurezza sociale gioca un ruolo decisivo sul costo del la­voro e sulla conseguente scelta in ordine alla localizzazione della produzione, ben oltre le parimenti significati­ve differenze di trattamento economico e normativo, ancora largamente presenti nel contesto euro­peo e talvolta anche in quello nazionale. E’ possibile trovare signi­ficativi scostamenti dei valori di pressione fiscale tra i vari paesi del­l’Unione, solo a patto di tenere presente che la differente determina­zione del “costo del lavoro”, può essere comprens­iva o non degli oneri sociali. E’ possibile trovare le maggiori differenze del “costo del lavoro” laddove sono diversi i sistemi di sicurezza sociale: ognuno con il suo sistema di fi­nanziamento e di protezioni. Se ne può quindi inferire l’importanza che il sistema di finan­ziamento della sicurezza so­ciale gioca rispetto alle tutele dei lavoratori, la loro mobilità e la circolazione delle imprese. E ciò tanto più per le imprese con elevati tassi di occupazione.
Il modello si propone di neutralizzare il tipo contrattuale quanto al finanziamento del si­stema di si­curezza sociale ad invarianza della pressione fiscale e contributiva complessiva, spostando della fonte di finanziamento, dall’imposizione sul lavoro all’imposizione sull’ef­fettivo valore del risultato del lavoro.
Questo meccanismo di si dovrebbe basare su una progressiva transizione dai vari sistemi verso un sistema unico di finanziamento basato sul valore aggiunto dal lavoro che sia pre­miale verso quelle organizzazioni che hanno elevato standard di occupazione per unità di prodotto; e – indirettamente – proporzional­mente più oneroso per chi direttamente o indiret­tamente determina dumping sociale come effetto degli strumenti di contenimento del costo del lavoro.
Da un lato si può intervenire sulla medesima base imponibile dell’IVA: aumento dell’ali­quota, ovvero mi­nore detrazione dell’IVA a valle, modificazione dell’imponibile e coeffi­cienti correttivi.
Da un altro lato si prevede un intervento sulla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. E quindi si prevede la deducibilità di un parte variabile del maggior co­sto IVA, con coefficienti correttivi.
La percentuale di deducibilità corrisponde alla quota di finanziamento della sicu­rezza so­ciale che posta a carico del lavoro. La percentuale di indeducibilità la quota di finanzia­mento della sicurezza sociale che resta a carico della fiscalità generale. Fermo restando che il valore della prestazione previdenziale sia virtualmente agganciato al lavoro e alla capacità contributiva.
Gli effetti auspicati dall’introduzione del sistema ibrido sono in linea con le indicazioni della Commissione Europea per il rilancio della strategia di Lisbona per la crescita e l’occu­pazione.
Infatti il sistema produce questi effetti. Eliminazione del cuneo fiscale: con il conse­guente collegamento molto stret­to tra produttività del lavoro, costo del lavoro e retribuzione netta. Eliminazione delle differenze sulle modalità di assolvimento degli oneri sociali: svin­colandola dalle forme contrattuali di impiego della manodopera che può determinare l’au­mento della circolazione dei lavoratori e delle imprese. Riduzione del lavoro sommerso, poiché questo diventa molto meno competitivo. Parteci­pazione alla spesa sociale a carico di coloro che hanno delocalizzato la produzione ma che continuano a operare nel mercato da cui hanno delocalizzato l’occupazione. Quest’ultimo effetto dovrebbe introdurre un ciclo virtuoso inteso a ridurre il divario di competitività tra la produzione locale e quella deloca­lizzata.
Non meno preoccupazioni desta l’impostazione del quesito relativo nuovo ruolo delle re­lazioni industriali. Esso allude all’affossamento dei rapporti unitari del sindacato. Se è così, come sembra, la risposta è che esso non può portare nulla di buono. Soprattutto per quel sindacato che di notte briga con chi l’unità vuole rompere, al fine di acquisire un ruolo di in­terlocutore privilegiato che non gli assegnano né la rappresentanza né al rappresentatività, e di giorno gioca a fare il paladino di un nuovo sport nazionale: il buonsensismo. Alla fine questo sindacato e chi lo ispira otterrà, però per tutto il sindacato, che «il ruolo effettivo del sindacato (sia) di collaboratore del fenomeno produttivo in luogo di quello illegittimamente assunto di interlocutore in vista di decisioni politiche aziendali e gover­native. Sotto tale profilo, la via della scissione e della successiva integrazione con gli autonomi sembra preferi­bile anche ai fini dell’incidenza positiva sulla pubblica opinione di un fenomeno clamoroso come la costi­tuzione di un vero sindacato che agiti la bandiera della libertà di lavoro e della tutela economica dei lavo­ratori». (Che è l’attuazione del Piano di Rinascita Democratica della P2 di Licio Gelli).
E’ davvero questo un risultato auspicabile?
Per un modello di rappresentanza democratica la via potrebbe essere quella di modelli di misurazione della rappresentanza effettiva sul modello del lavoro pubblico.
Ma anche per questa via la domanda torna sempre sul medesimo erroneo punto: che le norme protettive proteggano dalla disoccupazione. In tali errati termini si propone sempre surrettiziamente, l’abolizione delle regole sui licenziamenti, come strumento di incremento della dinamica del mercato e dell’incremento dell’occupazione. Il trucco è presto svelato ed è il medesimo su cui riposano molte (ma non tutte) le politiche di flessicurezza. Cioè che posto un livello accettabile dato di sicurezza sociale e del lavoro, il trade-off dello sposta­mento di tale sicurezza dal rapporto al mercato sia a zero sum game. Un modo come un al­tro per ignorare la funzione delle tutele, perché se una tutela è data per garantire un diritto dentro il rapporto, fuori dal rapporto quel diritto non potrà che essere garantito per equiva­lente. Cioè monetizzandolo, Dunque al di fuori della funzione di tutela, ma solo come voce di costo. E questa voce di costo è esattamente il costo delle transizioni professionali attra­verso l’innalzamento delle competenze, la formazione continua e il «decollo di un nuovo si­stema di ammortizzatori sociali».
Ma se è così la risposta è una contro-domanda. Ma la stabilità del rapporto e in genere le tutele nel rapporto, che sono tutele contro la naturale asimmetria di poteri del contratto di lavoro, in che modo ostacolerebbe tutto ciò?

diritto, economia e politica , , , , , , , , , , ,

pubblicazioni

Gennaio 21st, 2006

2009
36. Sistema della diffida accertativa per crediti patrimoniali (struttura, disciplina, attuazione e rimedi), Franco Angeli, Milano, 2009

2006 - 08
35. Assenteismo e rimedi (contributo) in Colloqui giuridici sul lavoro n.1, dicembre 2008, MGL

34. Social pollution: from flexibility to exploited work (Heretical ideas about flexicurity to tackle undeclared work), Annali della Facoltà di Economia, Palermo 2008

32. La tutela del credito nel diritto del lavoro (pignorabilità e compensabilità), Annali della Facoltà di Economia, Palermo 2008

31. La contestazione della pretesa contributiva, Annali della Facoltà di Economia, Palermo 2008

31. Le proposte di modifica dell’impugnazione del licenziamento: un passo avanti e due indietro (art. 67 del d.d.l. 1441 quater - atti camera deputati), Annali della Facoltà di Economia, Palermo 2008

30. Contributo al dibattito sul futuro del modello sociale, Annali della Facoltà di Economia, Palermo 2008

29. Il mercato del lavoro e la formazione professionale in Sicilia (la proposta di proposta di riforma – d.d.l.r. 906 /2004), Annali della Facoltà di Economia, Palermo 2008

2004 - 05
28. L’inefficacia del licenziamento - Tutela obbliatoria e diritto comune, II edizione, temilavoro.it, Palermo 2005

27. L’inefficacia del licenziamento - Tutela obbligatoria e diritto comune, Ila-palma, Palermo 2004

2001-03
26. Osservazioni minime sul rapproto tra azione diretta ex art. 1676 c.c. e litisconsorzio in temilavoro.it vecchia serie on line 2003, ora in tml.it, http://www.temilavoro.it > vecchia serie

25. Danno alla Persona e Reintegrazione, in temilavoro.it vecchia serie on line 2002, ora in tml.it, http://www.temilavoro.it > vecchia serie

24. Part time, lavoro supplementare e trasformazione implicita a tempo pieno del rapporto in MGL, 2001, 695

23. Contratto di formazione lavoro e anzianità nel successivo contratto a tempo indeterminato: limiti all’autonomia collettiva, un principio che non convince in MGL, 2001, 260

22. Ricerca e analisi della legislazione in materia di mercato del lavoro per giovani dai 14 ai 19 anni in materia di artigianato e servizi, in Ricerca Artigianato, Leggi e regolamenti “ ARNIA- centro a.d.a. Palermo, Palermo 2001 pp. 39-49

1998-00
21. Cessione dell’azienda con retrocessione dei lavoratori e patto di somministrazione di manodopera in MGL, 2000, 1054

20. La libertà sindacale negativa e l’art. 19 s.l. dopo il referendum: ma il popolo sovrano ha votato questa norma? Una caso in cui l’imprenditore può legittimamente impedire la costituzione di qualsiasi r.s.a. in MGL, 2000, 478

19. Sulla responsabilità contributiva dell’interposto la Cassazione muta orientamento in MGL, 1999, 1324

18. Rassegna mensile commentata della giurisprudenza di merito della Pretura e del Tribunale di Palermo, periodo marzo - giugno 1999 in GaL, 1999

17. Rimborso di anticipazioni cigs: prescrizione o decadenza?, in MGL, 1999, 775;

16. Variazioni sulla flessibilità riflessioni de jure condito e ipotesi de jure condendo, Annali della Facoltà di Economia, Palermo 1999 pp. 9 - 32

15. Sull’art. 19 del c.c.n.l. del personale della scuola pubblica, Annuario dell’istituto di diritto del lavoro e della navigazione, Palermo 1999, pp. 41-48;

14. Inidoneità alle mansioni ex art. 5 l. 300/70, possibilità sopravvenuta della prestazione di lavoro e risarcimento del danno nella misura minima legale in, GaL 1999;

13. Sulla mancata attivazione della procedura di mobilità dal parte dell’imprenditore e sulla conseguente facoltà surrogatoria dei lavoratori di autoiscrizione nella lista omonima in GaL, 1999;

12. La promozione dell’occupazione nella legislazione della regione siciliana: la legge regionale siciliana n. 30 del 7 agosto 1997 presentato al convegno: Il Lavoro che cambia, (pacchetto Treu e dintorni), Palermo 28 e 29 novembre 1997, ora in Annali della Facoltà di Economia, Palermo 1999 pp. 251 - 269

1995-97
11. Divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro: La rilevanza dell’in fraus legis agere al vaglio delle Sezioni Unite in un caso di (sopravvenuto illecito) appalto di mano d’opera in MGL, 1997, 851

10. Gruppi bancari e rapporti di lavoro, in La crisi del gruppo bancario, a cura di G. Bavetta, Milano 1997, pp. 217 - 230

9. Forma e motivazione del licenziamento per superamento del periodo di comporto dopo la legge 11 maggio 1990 n. 108, in MGL, 1997, 257

8. Appunti del seminario sul Telelavoro, (a cura di Calogero Massimo Cammalleri) in http://www.unipa.it/~calacamm/telalavo.htm, Palermo 1997

7. Rifiuto della promozione: questioni vecchie e soluzioni nuove intorno allo jus variandi in melius, in LPO, 1996, 625

6. L’obbligazione formativa affidata a corsi regionali: obbligazione eventuale, con facoltà alternativa, del terzo, in MGL, 1996, 540

5. Navilav newsletter, Bollettino dell’Istituto di diritto del lavoro e della navigazione dell’Università di Palermo (redazione della sezione di diritto del lavoro), Palermo, 1996

4. Rilevanza della condotta colposa del lavoratore nel licenziamento, in MGL, 1995, 220

3. Note di diritto penale del lavoro marittimo, in La giurisprudenza marittima in Sicilia nel quinquennio 1990-1994 n. 2, Palermo 1995 p. 137 - ??.

1991-94
2. Un nuovo tipo di contratto di lavoro per i dipendenti della G.E.P.I. s.p.a.?, Annali dell’istituto di diritto del lavoro e della navigazione, Palermo 1992

1. Questioni di diritto transitorio nella nuova legge sui licenziamenti individuali, MGL, 1991, 430.

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